Visto il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) per il risanamento della qualità dell'aria, approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n.115 del 11 aprile 2017, che fra le varie misure previste ai fini della tutela della qualità dell'aria, prevede l'applicazione, nel periodo 1° Ottobre – 30 Aprile (termine prolungato dalla D.G.R. n. 33/2021), di provvedimenti riguardanti limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato, utilizzo degli impianti a biomassa legnosa e misure emergenziali;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2130 del 13/12/2021 “Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell’aria”, con cui la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);
Richiamati:
l'art. 182 - comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 che esclude dalla gestione dei rifiuti le attività di raggruppamento e combustione in loco di piccoli cumuli (quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro) dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale effettuate nel luogo di produzione e finalizzate al rimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, demandando ai singoli comuni la regolamentazione, tramite apposita ordinanza sindacale, dei periodi e degli orari in cui consentire l'abbruciamento di tale materiale;
l'articolo 185 – comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06 che esclude dall'ambito di applicazione del medesimo decreto “…. paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana “;
Viste le Delibera di Giunta Regionale n.33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria” e n. 189 del 15/02/2021 ad oggetto “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria” con cui la Regione Emilia Romagna ha provveduto anche a definire apposita regolamentazione in merito al divieto di abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria. E’ esclusa dal divieto la combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, di cui al punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Le modalità con cui dovranno essere condotti e comunicati, gli abbruciamenti in deroga sopra citati, sono riportate nell'allegato 2 della Delibera di Giunta regionale n. 189 del 15/02/2021;
Visto il “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021. Aggiornamento 2020 – Regione Emilia-Romagna”, che al punto 6.1 indica “…in qualsiasi periodo (anche quando viene dichiarato lo stato di grave pericolosità) previa autorizzazione del Sindaco e nel rispetto delle disposizioni del regolamento forestale sono ammessi inoltre: …omissis… l’accensione di fuochi e l’allestimento di spettacoli pirotecnici…”;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha emanato un bollettino verde per rischio incendio basso nel periodo dal 04 al 17 marzo 2024, per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale che prevede quanto segue, nel rispetto dei provvedimenti a salvaguardia della qualità dell’aria:
- l’attività di abbruciamento di residui vegetali è ammessa senza limiti di orario, nel rispetto dell’art.182 - comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006, ad una distanza maggiore di 100 metri da zone boscate o terreni saldi, sia arbustati che cespugliati ed in assenza di vento;
- l’attività di abbruciamento di residui vegetali è ammessa, previa comunicazione al Numero verde Regionale 800841051, tramite la Web App utilizzabile attraverso questo link: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-previsione-pr… o inviando una e-mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it, indicando sempre le proprie generalità, un numero di telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione;
- ad una distanza minore di 100 metri da zone boscate o terreni saldi, sia arbustati che cespugliati, in assenza di vento ed in condizioni di ottimale umidità;
Considerato che la combustione dei residui vegetali contribuisce all'aumento dei valori di polveri sottili (PM10) nell'aria;
Considerato inoltre che l'accensione di fuochi costituisce, in contesti particolari come quello delle feste paesane, un’attività meritevole di essere autorizzata in deroga, nei limiti dimensionali stabiliti (al massimo 3 metri steri per ettaro) e nel rispetto delle norme di sicurezza e dei provvedimenti a salvaguardia della qualità dell’aria;
Rilevato infine che per particolari eventi e manifestazioni, di rilievo pubblico comunale, fortemente sentiti dalla comunità, perché radicati nella tradizione e nella cultura popolare della Città, possono essere autorizzati spettacoli con allestimenti che prevedono la costituzione di cumuli che, pur nella necessità di assicurare le finalità di tipo simbolico del rogo, potranno avere dimensioni superiori a quelle sopra stabilite, nella misura di quanto necessario per garantire una fruizione e una visibilità pubblica all’evento consentendo alla comunità di ritrovarsi per i festeggiamenti della ricorrenza tradizionale, evitando così una dispersione particellare delle accensioni con conseguente riduzione complessiva delle emissioni.
Si ritiene necessario regolamentare le combustioni di residui vegetali che vengono effettuate in occasione della Fogheraccia, che si svolge nel periodo prossimo alle giornate del 18-19 Marzo di ogni anno, in maniera tale che venga preservato e valorizzato il valore simbolico e culturale dei consueti fuochi e che contestualmente venga comunque ridotto l’impatto negativo sulla qualità dell’aria oltre ai potenziali rischi di innesco, consentendo quindi lo svolgimento, in ambito urbano, di eventi di rilevanza pubblica nel Comune di Casteldelci;
Visti:
l'art.50 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante ”Norme in materia ambientale”;
la Legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;
l'art. 57 del R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
il “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. 3 Periodo 2017-2021. Aggiornamento 2020 – Regione Emilia-Romagna”;
il Regolamento forestale della Regione Emilia-Romagna n.3 del 01/08/2018;
ORDINA
1. Con riferimento alle giornate prossime al 18 e 19 Marzo 2023, in occasione dello svolgimento della tradizionale manifestazione della Fogheraccia, gli abbruciamenti di residui vegetali, in contesti diversi da quelli rurali previsti per le attività agricole e per i quali vale quanto già stabilito dalle normative vigenti, sono consentiti eventi di rilevanza pubblica nel Comune di Casteldelci.
2. Gli eventi di cui al punto precedente dovranno essere preventivamente comunicati alle Autorità Locali;
3. In caso di applicazione delle Misure emergenziali, di cui al punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021 la combustione di residui vegetali è sempre vietata;
RENDE NOTO CHE
L'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure è ammesso Ricorso Amministrativo Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
DISPONE
che la presente Ordinanza sia inviata a:
* Prefettura di Rimini;
* Questura di Rimini;
* Stazione Carabinieri di Pennabilli;
* Carabinieri Forestale di Sant’Agata Feltria;
* Vigili del Fuoco di Novafeltria.