Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), anche note come biotestamento, servono a esprimere le tue scelte sui trattamenti sanitari che vorrai accettare o rifiutare nel momento in cui potresti non essere capace ad esprimerti autonomamente. La decisione di redigere le DAT è libera e volontaria: ogni persona maggiorenne, e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Prima di esprimere le DAT occorre aver acquisito informazioni adeguate sui benefici e su rischi dei trattamenti, degli esami e delle terapie, circa le possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto. Nelle sue DAT la persona non potrà esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. La dichiarazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento della vita; restano valide le DAT che riportano la data di redazione più recente.
La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è la persona scelta da chi compila il testamento biologico per farne rispettare le volontà, come indicate nelle DAT. È la persona che, nella relazione con il medico, dovrà far valere le indicazioni sui trattamenti sanitari presenti nelle DAT. Se nel biotestamento hai designato un fiduciario, è lui a fare le tue veci. Nel caso di un conflitto tra il fiduciario e il medico, si può ricorrere a un giudice tutelare. Puoi nominare come fiduciario qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, previa sua accettazione. Non è necessario sia un parente.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
Riferimenti di legge:
o Legge 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018) (mote: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2018): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg
o Circolare n. 1/2018 del Ministero dell’Interno ad oggetto “Legge 219/2017 Prime indicazioni operative”: https://dait.interno.gov.it/documenti/circolare-n1-2018.pdf
o Circolare n. 2/2020 del Ministero dell’Interno ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante: Regolamento concernente la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT”: https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-002-servdemo-31-01-2020_1.pdf
o FAQ sulle DAT e Banca dati nazionale del Ministero della Salute: https://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioFaqDat.jsp?lingua=italiano&id=229