Disposizioni Anticipate Trattamento (DAT)

Disposizioni Anticipate Trattamento (DAT)

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Le DAT sono le volontà che può esprimere la persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, rispetto ai trattamenti sanitari che intende ricevere, rifiutare oppure interrompere nell’eventualità di trovarsi un giorno in uno stato di perdita di coscienza irreversibile che pregiudichi la sua capacità di autodeterminarsi con il consenso informato.
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A chi è rivolto

A tutti i cittadini residenti. 

Descrizione

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), anche note come biotestamento, servono a esprimere le tue scelte sui trattamenti sanitari che vorrai accettare o rifiutare nel momento in cui potresti non essere capace ad esprimerti autonomamente. La decisione di redigere le DAT è libera e volontaria: ogni persona maggiorenne, e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Prima di esprimere le DAT occorre aver acquisito informazioni adeguate sui benefici e su rischi dei trattamenti, degli esami e delle terapie, circa le possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto. Nelle sue DAT la persona non potrà esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. La dichiarazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento della vita; restano valide le DAT che riportano la data di redazione più recente.

La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è la persona scelta da chi compila il testamento biologico per farne rispettare le volontà, come indicate nelle DAT. È la persona che, nella relazione con il medico, dovrà far valere le indicazioni sui trattamenti sanitari presenti nelle DAT. Se nel biotestamento hai designato un fiduciario, è lui a fare le tue veci. Nel caso di un conflitto tra il fiduciario e il medico, si può ricorrere a un giudice tutelare. Puoi nominare come fiduciario qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, previa sua accettazione. Non è necessario sia un parente. 

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

Riferimenti di legge:

o    Legge 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018) (mote: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2018): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg
o    Circolare n. 1/2018 del Ministero dell’Interno ad oggetto “Legge 219/2017 Prime indicazioni operative”: https://dait.interno.gov.it/documenti/circolare-n1-2018.pdf
o    Circolare n. 2/2020 del Ministero dell’Interno ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante: Regolamento concernente la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT”: https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-002-servdemo-31-01-2020_1.pdf
o    FAQ sulle DAT e Banca dati nazionale del Ministero della Salute: https://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioFaqDat.jsp?lingua=italiano&id=229
 

Come fare

L'istanza/dichiarazione sostitutiva deve essere firmata davanti al Funzionario incaricato oppure se già sottoscritta, è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità;
Nel caso in cui le condizioni fisiche del disponente non lo consentano, le DAT possono essere espresse nelle modalità alternative previste dall'art.4 comma 6 della Legge n.219/2017 (es. videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare).
L'istanza può contenere anche l'indicazione dei soggetti autorizzati ad accedere al registro ed alla documentazione eventualmente allegata.

Le dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) consegnate all'ufficio di stato civile saranno trasmesse, previo consenso del disponente (modulo informativa privacy disponente), alla Banca Dati Nazionale rendendole in tal modo consultabili dal medico che sarà chiamato ad attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari.

I contenuti necessari:

  • dati anagrafici
  • situazioni in cui le DAT dovranno essere applicate
  • consenso o rifiuto di specifiche misure mediche
  • data e firma del o della disponente
  • Nomina del fiduciario

Cosa serve

Non esistono modelli ufficiali predisposti per la compilazione delle Dat, si possono però utilizzare i modelli predisposti al seguente link, il modulo 1 e 2 devono essere obbligatoriamente compilati. 

Cosa si ottiene

Il deposito delle DAT presso il Comune e, se autorizzato, l'invio alla Banca Dati Nazionale.

Tempi

Entro 1 giorno dalla richiesta di iscrizione e comunque entro un termine massimo di 1 settimana

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Contatti

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Piazza San Nicolò, 2 – 47861 Casteldelci (RN), 47861

Mer, 24/04/2024 - 10:53
Modificato da: Comune di Casteldelci