Iscrizione in Anagrafe (Residenza )

Iscrizione in Anagrafe (Residenza )

  • Servizio attivo
Iscrizione nel registro della popolazione residente del Comune di Casteldelci
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A chi è rivolto

  • Cittadini italiani che hanno stabilito la dimora abituale nel comune
  • Cittadini comunitari che hanno stabilito la dimora abituale nel comune, provenienti dall’estero purché in grado di documentare la regolarità del soggiorno ai sensi del D.Lgs. 30/2007
  • Cittadini comunitari che hanno stabilito la dimora abituale nel comune provenienti da altro Comune regolarmente soggiornanti ai sensi del D.Lgs. 30/2007
  • Cittadini extracomunitari che hanno stabilito la dimora abituale nel comune in regola con le norme sul soggiorno

Descrizione

La residenza che si ottiene con l’iscrizione anagrafica consente di acquisire dei diritti e dei doveri.

La residenza ha un valore amministrativo in quanto permette di localizzare un soggetto all’interno di un determinato territorio comunale.

Ma ha anche un valore costituzionale perché rende possibile accedere a dei diritti:

  • Art. 4 Cost., c.1, “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”: senza la residenza non ci si può iscrivere al Centro per l’impiego e non si può aprire una partita IVA.
  • Art. 24 Cost., c. 1, 2 e 3, “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.”: senza residenza non si ha accesso al gratuito patrocinio.
  • Art. 32 Cost., c. 1, “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”: senza la residenza non si può accedere al Servizio Sanitario Nazionale scegliendo un medico di base e non si può usufruire delle esenzioni previste.
  • Art. 38 Cost. c. 1, “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.”: senza residenza non si ha accesso ai servizi di welfare locale (assistenza sociale), e non si può percepire una pensione sociale o d’invalidità.
  • Art 48 Cost., c. 2, “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.”: senza residenza non si appartiene a nessuna circoscrizione elettorale, quindi non si può votare.

La residenza comporta anche dei doveri:

  • la ricezione di raccomandate
  • questioni fiscali
  • doveri legati al nucleo familiare

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge 24/12/1954 n. 1228 e successive modifiche
DPR 30/5/1989 n. 223 e successive modifiche
Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche
Circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 27/4/2012
Circolare del Ministero dell’Interno n. 14 del 6/8/2014

Come fare

Per chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente deve essere compilato il modello unico ministeriale appositamente predisposto.
I dichiaranti devono compilare il modello autocertificando il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione in anagrafe. Le dichiarazioni sono verificate dall’Ufficio Anagrafe.

Come presentare o inviare la richiesta:

  • compilato e sottoscritto presso l’Ufficio Anagrafe del Comune
  • consegnato e sottoscritto presso l’Ufficio Anagrafe o all’Ufficio Protocollo completo di eventuali allegati e di copia di documento di identità del o dei sottoscrittori
  • spedito per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comune.casteldelci@pec.it completo di eventuali allegati e di copia di documento di identità del o dei sottoscrittori
  • spedito per posta raccomandata AR a Comune di Casteldelci Ufficio Anagrafe Piazza San Nicolò n. 2 47861 completo di eventuali allegati e di copia di documento di identità del o dei sottoscrittori

La richiesta può essere presentata anche tramite il sito di ANPR.

La dichiarazione relativa al cambio di residenza deve essere fatta entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione

Cosa serve

  • Documento di riconoscimento dei dichiaranti
  • Documentazione idonea ad attestare la regolarità del soggiorno nel caso di cittadini extracomunitari (allegato A)
  • documentazione idonea ad attestare la regolarità del soggiorno ai sensi del D.Lgs 30/2007 nel caso di cittadini comunitari provenienti dall’estero (allegato B)
  • Autocertificazione o titolo di occupazione dell’abitazione di residenza
  • Patente e libretto di circolazione di veicoli e motoveicoli (se in possesso)

Cosa si ottiene

L'iscrizione anagrafica (Residenza) presso Comune di Casteldelci.

Tempi

L’iscrizione viene registrata nell’anagrafe del Comune entro 2 giorni dalla ricezione della dichiarazione e resa definitiva entro 45 giorni sempre dalla ricezione della richiesta dopo che:

  • è stata accertata l’esistenza della dimora abituale attraverso sopralluoghi anche ripetuti da parte della Polizia Municipale
  • è stata verificata la completezza della documentazione allegata ne è stata inviata notizia ai cointeressati

A seguito della variazione di indirizzo deve essere compilato il modello dichiarazione TARI reperibile sul sito del comune o presso l’Ufficio Tributi

Il procedimento si conclude entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora entro tale termine sia verificata la mancanza dei requisiti l’Ufficio Anagrafe può respingere la richiesta dopo aver inviato all’interessato comunicazione ai sensi dell’art. 10bis della legge 241/1990 contenente il preavviso di rigetto ed aver valutato le eventuali ragioni espresse dall’interessato stesso nei successivi 10 giorni.

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Contatti

ANAGRAFE - ELETTORALE - STATO CIVILE

Piazza San Nicolò, 2 – 47861 Casteldelci (RN), 47861


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Mer, 24/04/2024 - 10:52
Modificato da: Comune di Casteldelci